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Bocciata la denominazione "cioccolato puro"

Per i giudici è sufficiente l'indicazione dell'assenza di grassi vegetali sostitutivi


La normativa italiana consentiva di manternere due denominazioni diverse: “puro” e "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Oggi, questa diversificazione non è più possibile. Ecco perchè.


Il cioccolato è prodotto comune a tutti i Paesi dell'Unione Europea. Non altrettanto comune è la modalità con cui le varie Nazioni realizzano dolci, tavolette, bevande e prodotti di pasticceria.


Le normative vigenti in Regno Unito, Irlanda e Danimarca da sempre consentivano di utilizzare prodotti alimentari diversi dal burro di cacao per la produzione di cioccolato, a differenza di Italia, Francia, Belgio o Germania, dove questo non era possibile. Finlandia, Austria, Portogallo e Svezia, quando entrarono nella UE, si schierano a fianco dei primi tre creando la necessità di uniformare le legislazioni. La Corte di Giustizia favorì la maggioranza dichiarando che è possibile utilizzare grassi vegetali diversi dal burro di cacao.


Il 16 gennaio  la Corte di giustizia richiamò Italia e Spagna per non aver ancora riconosciuto la direttiva. La Gazzetta ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003 pubblicò il decreto legislativo numero 178 del 12 giugno 2003, in vigore dal 3 agosto 2003, dove si stabiliva cosa si intendesse per «burro di cacao», «cacao in polvere» o «cacao». secondo la legge italiana, per «cioccolato si intende il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zucchero che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35%, di cui non meno del 18% di burro di cacao e non meno del 14% di cacao secco». L’articolo 2, inoltre, stabilisce che nel cioccolato «possano essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao». L’aggiunta non può superare «il 5% del prodotto finito». I grassi vegetali – cioè ricavati da piante – possono essere utilizzati singolarmente o mescolati tra loro, e sono: il burro di illipè, l’olio di palma, il grasso e stearina di shorea robusta, il burro di karitè, il burro di cocum, il nocciolo di mango. Nel cioccolato utilizzato per preparare i gelati si può utilizzare anche l’olio di cocco.


Il decreto inoltre, sosteneva che i prodotti che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, «possono riportare nell’etichettatura il termine “puro”». I prodotti che invece li contengono sono obbligati a mettere la scritta «ben visibile e chiaramente leggibile» che avverte il consumatore: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Ecco, questo aspetto della direttiva, secondo la Corte di Giustizia Europea sarebbe idonea  a indurre in errore il consumatore e a ledere il suo diritto a un'informazione corretta, imparziale e obiettiva. E quindi, a noi che utilizzavamo pura materia prima, non rimane che controllare l'etichetta con la lente d'ingrandimento. 

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